Come noto, la validità massima di 10 anni di un Attestato di Prestazione Energetica è legata alla presenza del libretto di caldaia/di centrale dell’impianto termico e alla sua allegazione alla copia dell’APE da consegnare al proprietario/acquirente/locatario.
Recentemente la Regione Lazio ha emesso una comunicazione ai soggetti certificatori nella quale viene specificata la modalità di gestione dei libretti di impianto/centrale durante l’elaborazione di un APE, al fine della validità del certificato. Alla luce del documento emerge che non è necessario allegare il libretto di caldaia/di centrale dell’impianto termico alla copia dell’APE da presentare alla Regione.
In particolare, nel frontespizio dell’APE dovrà essere indicata la validità massima di 10 anni, riportando un asterisco che rimanda al Campo Note, nel quale il Soggetto Certificatore dovrà specificare:
- di avere preso visione del libretto, riportando la data dell’ultima manutenzione della caldaia e del controllo dei fumi previsti per legge;
- che la validità massima di 10 anni è comunque subordinata al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
Nel caso di non disponibilità del libretto di caldaia/di centrale dell’impianto termico, ovvero nel caso in cui quest’ultimo non riportasse la data dell’ultima manutenzione e del controllo dei fumi previsti per legge, nel Campo “Note” dell’APE, il Soggetto Certificatore dovrà specificare:
- l’impossibilità di avere preso visione e/o di avere ottenuto copia del libretto;
- l’incompletezza e/o il non aggiornamento del libretto;
- che la validità massima di 10 anni è legata:
- alla successiva allegazione all’APE in possesso del proprietario/ acquirente/locatario del libretto, opportunamente aggiornato dopo avere effettuato le operazioni di manutenzione della caldaia e di controllo dei fumi previsti per legge;
- al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi);
- che nel caso non venissero eseguite le operazioni di manutenzione e di controllo dei fumi previsti per legge, la validità dell’APE è limitata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio, intendendosi non soddisfatte le disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).