A seguito delle modifiche apportate dalle ultime disposizioni di legge pubblicate a fine dicembre, riportiamo in questo post le novità normative che riguardano la certificazione energetica degli edifici.
L’articolo 1, commi 7 e 8 del DL 145/2013 “Destinazione Italia” (G.U. 300 del 23.12.2013) apporta le seguenti modifiche:
- E’ stata eliminata la nullità dell’atto negli atti di trasferimento a titolo gratuito in caso di mancata allegazione dell’APE (resta comunque l’obbligo di dotazione);
- Resta l’obbligo di dare informazioni di carattere energetico prima, durante e dopo le trattative negli atti di trasferimento a titolo gratuito, ma non quello di inserire clausole in tal senso nei contratti;
- Aggiunto l’obbligo di inserire “clausole e APE” negli atti di trasferimento a titolo oneroso, oltre che in quelli di vendita;
- E’ stato eliminato l’obbligo di allegare l’APE al contratto per la (nuova) locazione di “singole unità immobiliari”;
- La nullità dell’atto nei contratti di compravendita è stata sostituita con una sanzione il cui importo può variare da 3.000 a 18.000 €;
- La sanzione prevista per locazioni di singole unità immobiliari varia invece da 1.000 a 4.000 € (cifra ridotta alla metà per contratti non superiori a 3 anni);
- Previsti controlli da parte della Guardia Di Finanza, con segnalazione al prefetto per l’irrogazione delle sanzioni;
- Le situazioni pregresse (contratti senza APE o senza dichiarazioni) sono sanabili su richiesta di parte, con pagamento della sanzione a carico del richiedente.
Relativamente ai soli edifici pubblici, il comma 5 dell’articolo 2 del DL 151/2013 “Milleproroghe bis” (G.U. 304 del 30.12.2013, in vigore dal 31.12.2013) introduce la possibilità di acquisire l’APE successivamente all’atto di trasferimento. Tale possibilità è talmente in contrasto con altri adempimenti obbligatori (uno su tutti: la necessità di inserire nell’atto la dichiarazione che sono stati ricevute le informazioni sullo stato energetico dell’immobile e lo stesso attestato!), che se ne sconsiglia l’utilizzo.